Protezione Civile:
La struttura della protezione civile il Sindaco è chiamata ad affrontare con immediatezza
l’impatto di un qualsiasi evento calamitoso ed a soddisfare le esigenze di primo intervento, imbastendo, così, le premesse per le successive azioni dall’esterno più adeguate e rispondenti. La Legge 24 febbraio 1992, n. 2252, “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”, amplia le competenze del Comune, estendendole a quelle attività di previsione e prevenzione che, nella sequenza operativa di un evento calamitoso, costituiscono a monte la barriera capace di contenere i fattori di rischio ed i danni causati da un evento sia naturale, sia provocato dall’uomo. l compiti affidati ai comuni in materia sono stati meglio precisati ed integrati dall’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo l della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed individuati nelle seguenti funzioni:
- a) attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi
di prevenzione dei rischi;
- b) adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi;
- c) predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e cura della
loro attuazione;
- d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;
- e) vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei
servizi urgenti.
Randagismo:
Attivazione di tutte le misure previste dalla normativa atte a salvaguardare la salute e la sicurezza degli abitanti e dei randagi.