Elezioni Europee 2024 – Indicazioni per l’esercizio del voto domiciliare

Data:
30 Aprile 2024

Elezioni Europee 2024 – Indicazioni per l’esercizio del voto domiciliare

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.

 

Sono ammessi al voto domiciliare gli elettori:

  • affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano;
  • affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico appositamente organizzati.

Come fare per esercitare il voto domiciliare

Per esercitare il voto a domicilio, in relazione alle Elezioni del Parlamento Europeo del 8/9 giugno 2024, l’elettore deve:

  • far pervenire entro il 20 maggio 2024 al Sindaco del comune, dove il richiedente dimora, apposita dichiarazione (si veda modulo di istanza allegata) nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione;
  • far pervenire la certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’ASL in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, oppure delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

Il termine ultimo del 20 maggio 2024, in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

Ultimo aggiornamento

30 Aprile 2024, 07:21

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