Protezione Civile, Randagismo ed Inquinamento Ambientale

Protezione Civile:

La struttura della protezione  civile il Sindaco  è chiamata ad affrontare con immediatezza

l’impatto di un qualsiasi evento calamitoso ed a soddisfare le esigenze di primo intervento, imbastendo,  così,  le  premesse  per  le  successive  azioni  dall’esterno   più  adeguate  e rispondenti.  La Legge 24 febbraio  1992, n. 2252, “Istituzione  del servizio nazionale  della protezione  civile”, amplia  le competenze del  Comune,  estendendole  a quelle  attività  di previsione   e  prevenzione   che,   nella  sequenza   operativa   di   un  evento   calamitoso, costituiscono  a monte la barriera capace di contenere i fattori di rischio ed i danni causati da un evento sia naturale,  sia provocato  dall’uomo. l compiti affidati ai comuni in materia sono stati meglio precisati ed integrati  dall’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione  del capo l della legge 15 marzo 1997,  n. 59”, ed individuati nelle seguenti funzioni:

  1. a) attuazione   in   ambito   comunale   delle   attività   di   previsione   e   degli    interventi

di prevenzione dei rischi;

  1. b) adozione di  tutti  i provvedimenti necessari   ad  assicurare  i primi  soccorsi   in  caso di eventi calamitosi;
  2. c) predisposizione dei  piani  comunali   e/o  intercomunali  di  emergenza e  cura  della

loro attuazione;

  1. d) attivazione dei  primi  soccorsi  alla  popolazione  e  degli  interventi  urgenti  necessari a fronteggiare l’emergenza;
  2. e) vigilanza  sull’attuazione,  da   parte   delle  strutture   locali   di  protezione   civile,   dei

servizi urgenti.


Randagismo:

Attivazione  di tutte le misure previste dalla normativa atte a salvaguardare  la salute e la sicurezza degli abitanti e dei randagi.

Ultimo aggiornamento

24 Novembre 2021, 23:30